Addio benzina, “Da oggi ve la paga il vostro capo”: approvato il Bonus Petrolio | Lavoratori siete tutti salvi

Illustrazione di una pompa di benzina (Depositphotos FOTO) - www.statodonna.it
Una recente decisione legale sta ridefinendo i confini del tempo lavorativo, con implicazioni significative per tutti i dipendenti.
Malintesi ed equivoci non sono mai un buon ingrediente per una proficua prosecuzione del rapporto di lavoro. Il dipendente ha ovviamente diritto a essere retribuito così come previsto nel suo contratto individuale, ma al contempo può essere destinatario di ulteriori compensi non legati direttamente a una mansione specifica.
Questa distinzione è stata chiarita da un’importante sentenza legale, la cui portata è attualissima proprio per le precisazioni offerte ad aziende e dipendenti.
Il tempo dedicato agli spostamenti per motivi professionali potrebbe, in determinate circostanze, dover essere calcolato nella retribuzione. Di conseguenza, un dipendente che, utilizzando un mezzo fornito o indicato dall’azienda, si sposta dalla sede di lavoro al luogo in cui andrà a svolgere la prestazione, potrebbe avere il diritto di rivendicare in giudizio quanto spettante, qualora l’azienda non versi tutto il dovuto. Questa decisione chiarisce importanti aspetti a favore del lavoratore.
Il caso che ha portato a questa significativa pronuncia legale è simile a tantissimi altri che coinvolgono lavoratori la cui attività si svolge presso sedi esterne all’azienda.
La sentenza della cassazione sul tempo di viaggio retribuito
La Corte di Cassazione ha stabilito che il tempo di trasferimento dalla sede aziendale al luogo di intervento e viceversa rientra nell’orario di lavoro retribuibile, annullando eventuali accordi che prevedano franchigie temporali.
Il caso specifico che ha portato a questa importante decisione riguarda alcuni tecnici in servizio presso una Spa, addetti agli interventi di installazione e manutenzione presso le abitazioni e i locali dei clienti esterni. Questi lavoratori si erano rivolti alla magistratura per ottenere il pagamento della retribuzione relativa alla totalità del tempo di viaggio, necessario per recarsi dalla sede dell’azienda al domicilio del primo cliente la mattina, e per ritornare alla stessa sede dopo l’ultimo intervento la sera.

I punti chiave della decisione della cassazione
Richiamando l’orientamento giurisprudenziale in materia, la Suprema Corte ha sostanzialmente dato ragione ai lavoratori che avevano contestato il mancato conteggio delle ore di viaggio nel tempo di lavoro. I giudici hanno rimarcato che il tempo preparatorio della prestazione rientra nell’orario di lavoro, se le relative operazioni si svolgono sotto la direzione e il controllo del datore.
Inoltre, nel caso di personale addetto agli interventi presso i clienti, è incluso nel concetto di orario tutto il lasso temporale tra l’arrivo in sede aziendale (per prelevare le attrezzature e ricevere le disposizioni) e il ritorno serale.