VIETATO IL BAGNO AL BAR: anche se scappa, la Legge ti lascia fuori | La sentenza parla chiaro: da oggi te la tieni e pedali

Non potete andarci! (canva.com) - www.statodonna.it
Un bar viene assolutamente in nostro soccorso quando ci troviamo con “emergenze particolari”. E se non ci fanno entrare?
Continuiamo a parlare di legge, toccando un argomento che potrebbe far sorridere i più, ma che in realtà ci ha accomunato tutti almeno una volta nella vita.
Parliamo dell’utilizzo del bagno all’interno di esercizi aperti al pubblico, come bar o caffetterie. Avremmo più di un episodio o di un aneddoto personale da narrarvi…
Ma non è questa la sede, pertanto manterremo il decoro. Ciò detto, indubbiamente il bagno di un bar, anche uno dei peggiori, può essere di grandissimo soccorso in certe situazioni.
Tuttavia, può succedere che, nonostante le buone intenzioni, quell’utilizzo venga negato, lasciandoci perplessi e magari disperati. Perché succede? Cosa dice la legge a riguardo?
Bagni a porte chiuse?
Secondo quanto indica Brocardi, la legge italiana impone che i locali pubblici che servono cibo e bevande debbano avere servizi igienici adeguati per i loro clienti. Tuttavia, non tutti i locali accessibili al pubblico rientrano in questo obbligo: pizzerie da asporto, gelaterie e altre attività che non permettono la consumazione sul posto ne sono esclusi, poiché si considera che i clienti rimangano solo per un breve periodo. Capiamo quindi che questo tipo di limitazione viene imposta nei confronti di quei soggetti che entrano in alcuni di questi esercizi e decidono comunque di non consumare.
Pertanto, l’affissione di cartelli con la scritta “l’uso della toilette è limitato esclusivamente alla clientela” trova fondamento giuridico e legale in una sentenza del TAR Toscana n. 691 del 18 febbraio 2010, la quale afferma che un negozio non può essere paragonato a un servizio igienico pubblico. La sentenza specifica che obbligare all’uso gratuito dei servizi igienici da parte di chiunque implicherebbe “eccessiva gravosità economica” per il gestore e rappresenterebbe “una limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 della Costituzione”.

Altre disposizioni in merito
Anche il Testo unico delle leggi sulla sicurezza pubblica, all’articolo 187, avvalora questa opinione, dichiarando che “il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere la sua toilette a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo”. Disporre di un bagno funzionante e a norma è, quindi, un requisito indispensabile per tutte le attività che prevedono la permanenza dei clienti, ma tale requisito non si applica ai locali che vendono solo cibi da asporto o pronti per il consumo.
Le norme nazionali possono essere modificate o completate da regolamenti locali. Esemplari in tal senso, secondo Brocardi, sono le disposizioni di Parma e Bergamo, dove le regole comunali obbligano i proprietari a permettere l’uso gratuito dei servizi igienici a chiunque, non solo ai propri clienti.